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Se la condizione servile impedisca il matrimonio
Supplemento
Questione 52
Articolo 1
SEMBRA che la condizione servile non impedisca il matrimonio.
Infatti:
1. Impedisce il matrimonio solo ciò che è incompatibile con esso. Ora, la schiavitù non ha nessuna incompatibilità in questo senso: altrimenti non potrebbero esserci matrimoni tra schiavi. Dunque la schiavitù non impedisce il matrimonio.
2. Ciò che è contro natura non può impedire ciò che è secondo natura. Ma la schiavitù è contro natura; poiché, a detta di San Gregorio, "è contro natura che l'uomo voglia dominare sull'uomo". Il che risulta anche dal fatto che all'uomo fu detto di "presiedere ai pesci del mare, ecc."; non già di "presiedere sull'uomo". Perciò la schiavitù non può impedire il matrimonio, che è cosa naturale.
3. Se essa è un impedimento, o lo è per diritto naturale, o per diritto positivo. Ma non lo è per diritto naturale: perché secondo tale diritto "tutti gli uomini sono uguali", come afferma S. Gregorio; e all'inizio del Digesto si dice che la schiavitù non è di diritto naturale. Ora, il diritto positivo deriva da quello naturale, come scrive Cicerone. Quindi secondo nessun diritto la schiavitù può impedire il matrimonio.
4. Un impedimento impedisce il matrimonio, sia che si conosca, sia che non si conosca, com'è evidente nel caso della consanguineità. Ma la schiavitù, se è conosciuta dall'altro contraente, non impedisce il matrimonio. Quindi la schiavitù di suo non può essere un impedimento matrimoniale. Perciò non dovrebbe essere elencata tra essi come un impedimento distinto.
5. Come ci si può ingannare sullo stato di schiavitù, in modo da ritenere libero chi è schiavo, così ci si può ingannare pensando che sia schiava una persona libera. Eppure la libertà non è considerata un impedimento del matrimonio. Dunque non si deve così considerare neppure lo stato servile.
6. Rende più gravoso il legame matrimoniale e impedisce maggiormente il bene della prole la malattia della lebbra che lo stato di schiavitù. Ma la lebbra non è posta tra gli impedimenti del matrimonio. Quindi non va elencata tra essi neppure la schiavitù.
IN CONTRARIO: 1. Le Decretali stabiliscono che l'errore sulla condizione servile impedisce di contrarre matrimonio, e dirime il matrimonio contratto.
2. Il matrimonio, per la sua onestà, è tra i beni per se stessi desiderabili. Invece la schiavitù è tra le cose per se stesse repellenti. Perciò matrimonio e schiavitù sono incompatibili. Quindi la schiavitù impedisce il matrimonio.
RISPONDO: In forza del contratto matrimoniale un coniuge è tenuto a rendere il debito all'altro. Quindi, se colui che si obbliga non ha la capacità di renderlo, l'ignoranza di tale impotenza da parte dell'altro contraente annulla il contratto. Ora, come l'impotenza rende del tutto incapaci a rendere il debito, così la schiavitù impedisce che si possa rendere liberamente. Perciò, come l'impotenza è un impedimento del matrimonio, quando è sconosciuta, e non lo è quando è conosciuta, così la condizione servile impedisce se ignorata, ma non impedisce se è conosciuta.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La schiavitù è incompatibile col matrimonio, sia rispettivamente all'atto cui uno si obbliga verso il coniuge, e che egli non può porre liberamente; sia rispetto al bene della prole, la quale subisce la condizione servile dei genitori. Ma poiché ciascuno può spontaneamente rinunziare a un proprio diritto accettando una menomazione, se un contraente conosce la condizione servile dell'altro, il matrimonio è valido.
Inoltre, poiché l'obbligo di rendere il debito è identico per i due contraenti, uno non può pretendere dall'altro più di quanto egli può dare. Ecco perché, se uno schiavo contrae matrimonio con una schiava che crede libera, non c'è un impedimento nel loro matrimonio.
È dunque evidente che lo stato di schiavitù non dirime il matrimonio, se non quando è ignorata dall'altro contraente, e questi sia di libera condizione. Niente perciò impedisce che ci siano matrimoni tra schiavi, o tra un uomo libero e una schiava.
2. Niente impedisce che una cosa sia contro l'intenzione prima della natura, senza essere contro l'intenzione seconda della medesima. Ogni corruzione, p. es., deficienza o invecchiamento è contro natura, come nota Aristotele, poiché la natura tende all'essere e alla perfezione: e tuttavia non è contro l'intenzione seconda della natura; poiché la natura, non potendo conservare l'essere in una data cosa lo conserva in un'altra che viene generata dalla corruzione della prima. E quando non può giungere a una perfezione maggiore, la natura si accontenta di quella minore: quando, p. es., non può produrre un maschio, produce una femmina, la quale, a detta di Aristotele, è "un maschio mancato".
Parimente, anche la schiavitù è contro la prima intenzione della natura, ma non contro la seconda. Poiché la ragione naturale e la natura stessa inclinano a questo, che tutti siano buoni: ma per il fatto che si pecca, la natura inclina a far subire il castigo del peccato. Ora, la schiavitù è subentrata appunto come pena del peccato. E non è contraddittorio che una cosa, pur essendo di per sé naturale, venga impedita da un fatto contro natura: il matrimonio, p. es., viene così impedito dall'impotenza fisiologica, la quale è contro natura nel modo indicato.
3. La legge naturale detta che un castigo venga inflitto per una colpa, e che nessuno sia punito senza colpa: ma determinare il castigo secondo le condizioni di persona e di colpevolezza appartiene alla legge positiva. Ora, essendo la schiavitù un castigo, viene determinata dalla legge positiva, e deriva da quella naturale come il determinato dall'indeterminato. E da questa determinazione del diritto positivo è stato stabilito che la schiavitù ignorata sia un impedimento del matrimonio, perché nessuno sia punito senza colpa: è infatti un castigo per la donna avere per marito uno schiavo, ma non viceversa.
4. Ci sono degli impedimenti che rendono illecito il matrimonio. E poiché la liceità di una cosa non dipende dalla nostra volontà, ma dalla legge; l'ignoranza di tale impedimento, togliendo la volontarietà e l'avvertenza, non incide sulla validità del matrimonio. E tali sono l'impedimento di affinità, i voti, e altri consimili.
Ci sono invece altri impedimenti che rendono il matrimonio inefficace per esigere il debito coniugale. E poiché dipende dalla nostra volontà condonare ciò che a noi è dovuto, qualora questi impedimenti siano conosciuti, non invalidano il matrimonio, ma solo quando con l'ignoranza provocano un atto involontario. Tali sono gli impedimenti della schiavitù e dell'impotenza. E poiché anche per se stessi questi sono impedimenti del matrimonio, vengono enumerati a parte come distinti dall'errore. Invece la sostituzione di persona non e un impedimento distinto dall'errore: poiché la persona che subentra non implica un impedimento, se non rispetto all'intenzione del contraente.
5. La libertà personale non impedisce il [libero] atto del matrimonio. Ecco perché l'ignoranza di tale condizione personale non impedisce il matrimonio.
6. La lebbra non impedisce il matrimonio in quello che è il suo primo atto, poiché i lebbrosi possono rendere liberamente il debito coniugale; sebbene vi apportino altri gravami rispetto agli effetti successivi. Perciò essa non impedisce il matrimonio nella stessa misura della schiavitù.
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