Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L'impedimento dell'errore >
Se qualsiasi errore impedisca il matrimonio
Supplemento
Questione 51
Articolo 2
SEMBRA che qualsiasi errore impedisca il matrimonio, e non il solo errore "di persona", o "della condizione personale", come vuole il testo delle Sentenze. Infatti:
1. Ciò che appartiene a una cosa per so stessa, le appartiene in tutti i campi. Ma l'errore per se stesso impedisce il matrimonio, come abbiamo ora dimostrato. Dunque qualsiasi errore impedisce il matrimonio.
2. Se l'errore come tale impedisce il matrimonio, più grave è l'errore più forte deve essere l'impedimento. Ora, un errore sulla fede, quale quello dell'eretico che non credesse a questo sacramento, è più grave dell'errore di persona. Esso dunque deve impedire il matrimonio più che l'errore di persona.
3. L'errore non invalida il matrimonio, se non in quanto toglie la volontarietà dell'atto. Ma questa volontarietà è tolta dall'ignoranza di qualsiasi circostanza, come nota il Filosofo. Perciò non soltanto l'errore di condizione e di persona impedisce il matrimonio.
4. La condizione servile è un accidente annesso a una persona come le qualità del corpo o dell'animo. Ora l'errore circa la condizione suddetta impedisce il matrimonio. Quindi lo impedisce per lo stesso motivo l'errore circa le qualità personali e la fortuna.
5. Alle condizioni di persona appartengono schiavitù e libertà, come nobiltà e dignità, oppure i loro contrari. Ma l'errore relativo alle condizioni di libertà o di schiavitù impedisce il matrimonio. Dunque anche l'errore relativo alle cose suddette.
6. La condizione servile, come vedremo, è un impedimento matrimoniale alla stessa stregua della disparità di culto e dell'impotenza. Perciò come tra gli impedimenti del matrimonio è ricordato l'errore su quella condizione, deve esserci anche l'errore sugli altri difetti.
IN CONTRARIO: 1. Sembra che neppure l'errore di persona possa impedire il matrimonio. Poiché il matrimonio è un contratto come la compravendita. Ma quest'ultima non viene annullata, se all'oro stabilito si sostituisce altro oro. Dunque neppure il matrimonio viene impedito se si prende una donna per un'altra.
2. Può capitare che i contraenti vivano per molti anni in tale errore, generando insieme figli e figlie. Ma sarebbe troppo gravoso dire che allora devono separarsi. Perciò l'errore iniziale non rese invalido il matrimonio.
3. Può capitare che sia presentato a una donna il fratello della persona cui credeva di sposarsi, e che abbia così dei rapporti carnali con lui. In tal caso sembra evidente che non debba ritornare a colui che credeva di sposare, ma stare col fratello di lui. Dunque l'errore di persona non impedisce il matrimonio.
RISPONDO: L'errore è in grado di impedire il matrimonio allo stesso modo che è in grado di scusare il peccato causando un atto involontario. Ora, l'errore scusa dal peccato solo se riguarda circostanze la cui presenza o esclusione determina nell'atto la differenza tra lecito e illecito. Infatti se uno percuote suo padre con un bastone di ferro, pensando che sia di legno, non è scusato dal delitto, o tutt'al più in minima parte. Se invece uno colpisce suo padre pensando di percuotere il proprio figlio per correggerlo, è scusato del tutto, se non c'è stata avventatezza. Perciò è necessario che l'errore, per impedire il matrimonio, riguardi cose essenziali al matrimonio stesso. Ora, il matrimonio implica così due elementi: le due persone contraenti, e il mutuo dominio reciproco che costituisce il matrimonio. Ebbene, il primo elemento è annullato dall'errore di persona; il secondo dall'errore sulla condizione servile, poiché lo schiavo non ha il dominio sul proprio corpo, così da poterlo trasferire a un'altra persona senza il permesso del padrone. Perciò questi due soli errori, e non altri, impediscono il matrimonio.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'errore è un impedimento del matrimonio non in forza del suo genere, ma della differenza che l'accompagna: cioè in quanto è un errore che riguarda un elemento essenziale del matrimonio.
2. L'errore dell'incredulo relativo al matrimonio riguarda elementi collaterali, cioè se esso è un sacramento, o se è una cosa lecita. Quindi tale errore non impedisce il matrimonio; come un errore sul battesimo non impedisce di ricevere il carattere, purché uno intenda di fare o di ricevere quello che dà la Chiesa, sebbene pensi che abbia poco valore.
3. Come abbiamo già spiegato, per causare l'involontarietà che scusa dal peccato non basta un'ignoranza qualsiasi. Perciò l'argomento non vale.
4. La diversità nei beni di fortuna, o nelle qualità personali, non muta gli elementi essenziali del matrimonio, come fa invece la condizione servile. Perciò il paragone non regge.
5. L'errore sulla nobiltà del contraente di suo non infirma il matrimonio: come non l'infirma l'errore sulle qualità personali. Se invece l'errore sulla nobiltà o dignità si riduce all'errore di persona, allora impedisce il matrimonio. Perciò se il consenso di una donna va direttamente a quella data persona, l'errore sulla sua nobiltà non impedisce il matrimonio. Se invece essa intende direttamente di sposare il figlio del re, chiunque esso sia, se le viene presentato un altro individuo, si ha un errore di persona e il matrimonio e invalido.
6. L'errore relativo agli altri impedimenti del matrimonio che rendono inabili i contraenti annulla anch'esso il matrimonio. Ma non viene qui ricordato, perché tali impedimenti invalidano il matrimonio anche se si conoscono: se una donna, p. es., sposa un suddiacono, che lo sappia o non lo sappia, la loro unione non è un matrimonio. Invece la condizione servile non è un impedimento, se è conosciuta [e quindi accettata]. Perciò il paragone non regge.
7. Nei contratti di compravendita il danaro fa da misura degli altri beni, e non da materia di scambio, come dice Aristotele. Quindi se si consegna non il danaro che uno crede, ma altre monete equivalenti, il contratto rimane valido. Se invece l'errore vertesse sulla materia di scambio, il contratto sarebbe invalido: come se si vendesse un asino per un cavallo. Lo stesso si dica nel caso nostro.
8. Per quanto lunga sia stata la convivenza, se non viene rinnovato il consenso, non c'è matrimonio.
9. Se in precedenza la sposa non aveva dato il consenso al primo dei fratelli, può restare col secondo che ha accettato per errore: né può unirsi al primo, specialmente se col secondo ha avuto rapporti sessuali. Se invece aveva espresso il consenso matrimoniale per il primo, non può ritenere il secondo mentre vive il fratello: ma può, o abbandonare il secondo, o tornare al primo. L'ignoranza però la scusa dal peccato: come ne sarebbe scusata se dopo aver consumato il matrimonio fosse oltraggiata in modo fraudolento da un consanguineo di suo marito; poiché la frode altrui non può recarle pregiudizio.
|