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Se l'atto coniugale, compiuto dopo la promessa di nozze, causi il matrimonio
Supplemento
Questione 46
Articolo 2
SEMBRA che l'atto coniugale compiuto dopo la promessa di nozze causi il matrimonio. Infatti;
1. Consentire con i fatti è più che consentire a parole. Ma chi compie l'atto coniugale consente col fatto alla promessa precedente. Dunque in tal modo il matrimonio viene contratto più che se fosse stato espresso il consenso matrimoniale con le parole.
2. A causare il matrimonio non è soltanto il consenso espresso, ma anche quello interpretativo. Ma nessun indizio può indicare il consenso meglio della copula carnale. Quindi quest'ultima dà compimento al matrimonio.
3. Ogni rapporto sessuale estraneo al matrimonio è peccato. Invece la donna che compie l'atto coniugale col fidanzato non sembra che faccia peccato. Dunque con quell'atto viene causato il matrimonio.
4. "Il peccato non può essere rimesso senza la restituzione". Ma uno non può fare restituzione alcuna alla donna che ha deflorato con la prospettiva del matrimonio, se non sposandola. Quindi anche se dopo la copula carnale avesse contratto matrimonio con un'altra, sarebbe tenuto a riunirsi con la prima. Perciò l'atto coniugale, dopo la promessa di nozze, causa il matrimonio.
IN CONTRARIO: 1. Il Papa S. Niccolò I dichiara: "Se nelle nozze manca il consenso, tutto il resto, compresi i rapporti sessuali, non valgono nulla".
2. Ciò che è posteriore a una cosa non può causarla. Ora, l'atto coniugale segue il matrimonio. Dunque non può causarlo.
RISPONDO: Si può parlare del matrimonio in due maniere. Primo, dal punto di vista della coscienza. E sotto quest'aspetto l'atto coniugale non può produrre realmente il matrimonio che era stato preceduto dalla promessa esplicita di nozze, se manca il consenso interiore: poiché le stesse parole che lo esprimono non basterebbero a produrlo, se mancasse detto consenso.
Secondo, dal punto di vista della legge ecclesiastica. E poiché nel giudizio esterno si giudica "da ciò che apparisce esternamente", non essendovi nulla che esprima maggiormente il consenso dell'atto coniugale, secondo la legge della Chiesa la copula carnale successiva al fidanzamento si considera che causi il matrimonio, a meno che non risultino segni evidenti d'inganno o di frode.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Chi compie l'atto coniugale consente col fatto alla copula carnale; ma non consente al matrimonio, se non secondo l'interpretazione della legge.
2. L'interpretazione suddetta non muta la realtà delle cose, ma il giudizio che se ne da secondo l'esterno.
3. La fidanzata che compie l'atto coniugale col futuro sposo, credendo che voglia dar compimento al matrimonio è scusata dal peccato: a meno che la frode non apparisca da segni evidenti, p. es., dall'eccessiva distanza di condizione, o per la nobiltà o per gli averi, oppure per altri segni evidenti. L'uomo però fa peccato, e di fornicazione, e, peggio ancora, di frode.
4. In tal caso il fidanzato, prima di sposarne un'altra, è tenuto a sposare la donna deflorata, se di uguale condizione, o di condizione superiore. Se invece ha già sposato un'altra, non è più in grado di soddisfare il suo obbligo. E quindi basta che provveda perché possa sposarsi. Anzi, secondo alcuni non è tenuto neppure a questo, se lo sposo è di condizione troppo superiore, oppure c'era qualche segno evidente della frode: poiché in tal caso si può presumere che la fidanzata non fu ingannata, ma che finse d’ingannarsi.
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