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Se per contrarre gli sponsali sia ben determinata l'età di sette anni
Supplemento
Questione 43
Articolo 2
SEMBRA che per contrarre gli sponsali non sia ben determinata l'età di sette anni. Infatti:
1. Un contratto che può essere stipulato da altri non richiede l'età della discrezione in quelli per i quali viene stipulato. Ora, gli sponsali possono essere fatti dai genitori all'insaputa dei due futuri sposi. Dunque possono esser stipulati tanto prima che dopo i sette anni.
2. Per contrarre gli sponsali si richiede un certo uso di ragione, come si richiede per commettere peccato mortale. Ebbene, S. Gregorio racconta che un bambino [di cinque anni] fu colpito con la morte improvvisa per una bestemmia. Quindi si possono contrarre gli sponsali prima di sette anni.
3. Gli sponsali sono ordinati al matrimonio. Ma per il matrimonio non viene determinata la stessa età per la fanciulla e per il ragazzo. Perciò neppure negli sponsali andava determinata per entrambi la stessa età di sette anni.
4. Uno può contrarre gli sponsali dal momento che può sentire l'attrattiva per il matrimonio. Ora, i segni di tale attrattiva spesso appariscono nei bambini prima dei sette anni. Dunque essi possono contrarre gli sponsali prima di codesta età.
5. Se qualche coppia contrae gli sponsali prima dei sette anni, e dopo il settimo anno, ma prima della pubertà, contrae impegnandosi al presente, si deve far conto che sussista tra i due un fidanzamento. Ma questo non dipende dal secondo contratto: perché allora non intendono di contrarre il fidanzamento, ma il matrimonio. Dunque dipende dal primo. E quindi si possono contrarre gli sponsali prima dei sette anni.
6. Nelle imprese compiute comunemente in più persone il difetto dell'una viene supplito dall'altra; come quando, p, es., si trascina insieme un battello. Ma gli sponsali sono un'azione fatta in comune dai contraenti. Quindi, se l'uno è adulto può contrarre gli sponsali con una bambina inferiore ai sette anni; poiché il tempo che manca a lei sopravanza all'altro.
7. Se una coppia contrae le nozze con formula al presente vicino all'età puberale, ma non ancora raggiunta, il contratto si considera un vero matrimonio. Perciò, per lo stesso motivo, se si contraggono nozze con formula al futuro prima dei sette anni, purché sia vicino quel termine, gli sponsali dovranno considerarsi validi.
RISPONDO: L'età di sette anni è stata stabilita molto ragionevolmente dal diritto come quella indispensabile per gli sponsali.
Questi infatti, essendo, come abbiamo detto, una promessa di cose future, devono essere riservati a chi è in grado in qualche modo di promettere. E questa facoltà è solo in coloro che hanno una certa previdenza del futuro; la quale richiede l'uso di ragione.
E in questo, secondo il Filosofo, possiamo distinguere tre gradi: il primo è quello di chi non è capace di comprendere né da sé, né aiutato da altri; il secondo è di chi può capire aiutato da altri, senza esserne direttamente capace; il terzo è la condizione di chi può ricevere da altri e considerare le cose da se stesso. E poiché nell'uomo la ragione progredisce un po' per volta, col quietarsi dei moti e degli umori, prima dei sette anni l'uomo si trova nel primo di questi gradi: perciò in tale periodo non è in grado di stipulare nessun contratto, e quindi neppure gli sponsali. Il secondo grado si comincia a raggiungere alla fine del primo settennio: ed ecco perché a questa età i fanciulli sono posti agli studi. Il terzo poi si comincia a raggiungere alla fine del secondo settennio, rispetto alle cose personali, in cui la ragione naturale si sviluppa più rapidamente; invece rispetto agli altri problemi si raggiunge alla fine del terzo settennio. Perciò prima dell'età di sette anni l'uomo è incapace di qualsiasi contratto. Al termine di questo periodo comincia invece ad essere in grado di promettere qualche cosa per il futuro, specialmente quelle cui la ragione naturale è più inclinata: non però a impegnarsi con un legame perpetuo, perché la volontà non ha fermezza. Gli uomini quindi possono allora contrarre gli sponsali. Invece alla fine del secondo settennio uno può obbligarsi in ciò che riguarda la propria persona, e cioè alla vita religiosa, e al matrimonio. Dopo il terzo settennio può obbligarsi anche per il resto. E a norma delle leggi egli non ha il potere di disporre dei propri averi se non all'età di venticinque anni.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Se prima degli anni della pubertà gli sponsali vengono contratti per interposta persona, i due fidanzati, o uno di loro, possono reclamare. Cosicché l'atto è nullo: al punto che non si contrae per esso nessuna affinità. Perciò gli sponsali contratti da terze persone hanno valore per i fidanzati solo in quanto giunti all'età canonica essi non reclamano, mostrando così di acconsentire a quanto altri hanno fatto in loro nome.
2. Alcuni pensano che il bambino di cui parla S. Gregorio non si sia dannato, e non abbia peccato mortalmente, ma che quella visione avesse lo scopo di addolorare il padre di lui, che non lo aveva corretto. — Questo però è espressamente contro l'intenzione di S. Gregorio, il quale scrive che "il padre del bambino, non curando l'anima del piccino, nutrì per il fuoco dell'inferno un non piccolo peccatore".
Perciò si deve rispondere che per peccare mortalmente basta il consenso su cose presenti. Mentre negli sponsali si esige il consenso su una cosa futura. E si richiede una discrezione maggiore nel provvedere per il futuro che a consentire a un atto presente.
Quindi l'uomo è prima in grado di peccare mortalmente che di obbligarsi per il futuro.
3. Al momento di contrarre il matrimonio non si richiede solo la disponibilità dell'uso di ragione, ma anche l'attitudine del corpo alla generazione. E poiché la fanciulla raggiunge questa maturità fisica sui dodici anni, e il ragazzo a quattordici, come insegna il Filosofo, mentre l'uso della discrezione richiesto dagli sponsali lo raggiungono contemporaneamente, per gli sponsali è determinata la stessa età per entrambi, non così per il matrimonio.
4. Le attrattive che si riscontrano nei bambini prima dei sette anni non derivano dal perfetto uso della ragione, non essendo ancora pienamente capaci di istruzione; ma derivano piuttosto da un'inclinazione naturale. Perciò tale attrattiva non basta per contrarre gli sponsali.
5. Nel caso ricordato, sebbene i due contraenti non contraggano un vero matrimonio, tuttavia mostrano di ratificare la promessa precedente. Ecco perché il primo contratto acquista vigore.
6. Coloro che trascinano una barca agiscono come una causa unica: quindi quello che manca nell'uno può essere supplito dall'altro. Invece negli sponsali i contraenti agiscono come persone distinte: poiché gli sponsali non si possono contrarre che tra due persone. Ecco perché tutte e due devono essere capaci di fare un contratto. E l'incapacità dell'una non può essere supplita dall'altra.
7. Anche negli sponsali, se i contraenti sono prossimi ai sette anni, il contratto è valido: poiché, a detta del Filosofo, "il poco si può contare per nulla".
Questa prossimità da alcuni viene determinata entro sei mesi. Però è meglio determinarla dalla condizione dei contraenti: poiché in alcuni l'uso di ragione è più precoce che in altri.
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