Articolo 2: LA
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
II. Il bene comune
[1905] In conformità alla natura
sociale dell’uomo, il bene di ciascuno è necessariamente in rapporto con il
bene comune. Questo non può essere definito che in relazione alla persona
umana:
"Non vivete isolati, ripiegandovi su voi stessi, come se già foste
confermati nella giustizia; invece riunitevi insieme, per ricercare ciò che
giova al bene di tutti". ( Lettera di Barnaba )
[1906] Per bene comune si deve
intendere «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai
gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più speditamente» . Il bene comune interessa la vita di tutti.
Esige la prudenza da parte di ciascuno e più ancora da parte di coloro che
esercitano l’ufficio dell’autorità. Esso comporta tre elementi essenziali:
[1907] In primo luogo, esso suppone
il rispetto della persona in
quanto tale. In nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti a
rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana. La
società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di realizzare la
propria vocazione. In particolare, il bene comune consiste nelle condizioni
d’esercizio delle libertà naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo
della vocazione umana: tali il diritto «alla possibilità di agire secondo il
retto dettato della propria coscienza, alla salvaguardia della vita privata e
alla giusta libertà anche in campo religioso» .
[1908] In secondo luogo, il bene
comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del
gruppo stesso. Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo,
spetta all’autorità farsi arbitra, in nome del bene comune, fra i diversi
interessi particolari. Essa però deve rendere accessibile a ciascuno ciò di cui
ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, vestito, salute,
lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una
famiglia, ecc .
[1909] Il bene comune implica
infine la pace, cioè la stabilità e
la sicurezza di un ordine giusto. Suppone quindi che l’autorità garantisca, con
mezzi onesti, la sicurezza della
società e quella dei suoi membri. Esso fonda il diritto alla legittima difesa
personale e collettiva.
[1910] Se ogni comunità umana
possiede un bene comune che le consente di riconoscersi come tale, è nella comunità
politica che si trova la
sua realizzazione più completa. È compito dello Stato difendere e promuovere il
bene comune della società civile, dei cittadini e dei corpi intermedi.
[1911] I legami di mutua dipendenza
tra gli uomini s’intensificano. A poco a poco si estendono a tutta la terra.
L’unità della famiglia umana, la quale riunisce esseri che godono di una eguale
dignità naturale, implica un bene comune universale. Questo richiede una
organizzazione della comunità delle nazioni capace di «provvedere ai diversi
bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale, cui appartengono
l’alimentazione, la salute, l’educazione..., quanto in alcune circostanze
particolari che sorgono qua e là, come possono essere... la necessità di
soccorrere le angustie dei profughi, o anche di aiutare gli emigrati e le loro
famiglie» .
[1912] Il
bene comune è sempre orientato verso il progresso delle persone: «Nell’ordinare
le cose ci si deve adeguare all’ordine delle persone e non il contrario». Tale
ordine ha come fondamento la verità, si edifica nella giustizia, è vivificato
dall’amore.