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Se prima di consumare il matrimonio uno dei coniugi possa farsi religioso, senza il consenso dell'altro
Supplemento
Questione 61
Articolo 2
SEMBRA che non possa. Infatti:
1. L'indissolubilità è propria del matrimonio come sacramento, cioè in quanto sta a significare l'unione permanente di Cristo con la Chiesa. Ora, prima della copula carnale il matrimonio contratto come impegno immediato è un vero sacramento. Dunque non si può rescindere per il fatto che uno dei coniugi si fa religioso.
2. Con il consenso matrimoniale debitamente espresso i coniugi cedono reciprocamente il dominio sul proprio corpo. Quindi subito dopo l'uno può chiedere il debito coniugale, e l'altro è tenuto a renderlo. E in tal modo uno non può passare alla vita religiosa, senza il benestare dell'altro.
3. Nel Vangelo si legge: "Non separi l'uomo ciò che Dio congiunse".
Ma l'unione che precede l'atto matrimoniale è opera di Dio. Dunque essa non può essere distrutta per volontà dell'uomo.
IN CONTRARIO: A detta di S. Girolamo, il Signore chiamò S. Giovanni mentre questi celebrava il suo festino di nozze.
RISPONDO: Prima dell'atto matrimoniale esiste tra i coniugi il solo vincolo spirituale, dopo invece nasce anche quello carnale. Perciò, come il matrimonio consumato si scioglie con la morte corporale, così quello non consumato può sciogliersi con l'ingresso nella vita religiosa: poiché la professione religiosa è una specie di morte spirituale, in cui si muore al mondo per vivere a Dio.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Prima della consumazione il matrimonio è il simbolo dell'unione esistente tra Cristo e l'anima in grazia, unione che può essere spezzata dalla disposizione spirituale contraria, cioè dal peccato. Invece dopo l'atto coniugale è il simbolo dell'unione tra Cristo e la Chiesa mediante l'assunzione della natura umana nella unità di persona, la quale unione è del tutto indissolubile.
2. Prima dell'atto coniugale il trasferimento di dominio sul proprio corpo non è assoluto, ma condizionato: a meno che, cioè, nel frattempo uno dei coniugi non passi a uno stato di vita migliore. Invece con l'atto coniugale il passaggio ha il suo compimento: perché così entrambi entrano fisicamente in possesso del dominio loro ceduto. Ecco perché prima dell'atto matrimoniale non c'è l'obbligo di rendere subito il debito coniugale dopo il consenso del matrimonio, ma si concede di attendere due mesi, e questo per tre motivi. Primo, per riflettere sulla possibilità di farsi religiosi. Secondo, per preparare l'occorrente per la solennità delle nozze. Terzo, perché il marito non disprezzi la moglie, per non averla sospinta nella dilazione.
3. L'unione che precede l'atto matrimoniale è perfetta nel suo primo essere, ma non è completa nel suo atto secondo che è l'operazione e somiglia a una materiale presa di possesso. Ecco perché tale unione non ha l'indissolubilità assoluta.
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