Sup, 58

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età


Supplemento
Questione 58
Proemio

Passiamo ora a considerare cumulativamente cinque impedimenti matrimoniali: l'impotenza, il maleficio, la follia, l'incesto e il difetto di età.
In proposito si pongono cinque quesiti:

1. Se l'impotenza impedisca il matrimonio;
2. Se l'impedisca il maleficio;
3. Se la follia;
4. Se l'incesto;
5. Se il difetto di età.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età > Se l’impotenza sia un impedimento del matrimonio


Supplemento
Questione 58
Articolo 1

SEMBRA che l'impotenza non impedisca di contrarre matrimonio.
Infatti:
1. La copula carnale non è essenziale al matrimonio; ché i matrimoni accompagnati dal voto concorde di castità sono più perfetti. Ma l'impotenza non toglie al matrimonio che la copula carnale. Dunque essa non è un impedimento dirimente del matrimonio.

2. Impedisce l'accoppiamento non solo l'impotenza, ma anche la eccessiva passionalità. Eppure quest'ultima non viene elencata tra gl'impedimenti del matrimonio. Dunque non è tale neppure l'impotenza.

3. Tutti i vecchi sono impotenti. Ma i vecchi possono contrarre matrimonio. Quindi l'impotenza non impedisce il matrimonio.

4. Se la donna quando contrae il matrimonio sa che il marito è impotente, il loro è un vero matrimonio. Perciò l'impotenza di suo non è un impedimento matrimoniale.

5. Capita che talora uno sia abile a compiere l'accoppiamento con una donna violata, e impotente rispetto a una vergine. E in qualcuno si riscontra che è potente rispetto a una donna bella la quale ne infiamma la concupiscenza, e impotente verso una donna brutta. Dunque l'impotenza, pur essendo un impedimento a contrarre con una data persona, non lo è in un modo assoluto.

6. La donna comunemente è meno sensuale dell'uomo. Ma per questo le donne non sono escluse dal matrimonio. Dunque neppure l'impotenza dell'uomo è un impedimento.

IN CONTRARIO: 1. Nei sacri canoni si legge: "Come è inabile al matrimonio il bambino, che non è in grado di rendere il debito coniugale, così sono inabili a contrarre matrimonio gli impotenti".

2. Nessuno può obbligarsi all'impossibile. Ma nel matrimonio l'uomo si obbliga alla copula carnale: perché è in tal senso che cede all'altro coniuge il potere sul proprio corpo. Dunque l'impotente, che non è in grado di compiere quell'atto, non può contrarre matrimonio.

RISPONDO: Nel matrimonio si ha un contratto, per cui i coniugi si obbligano reciprocamente a corrispondere il debito coniugale. Perciò come negli altri contratti non è ammissibile che uno si obblighi a cose che non può dare né fare, così non è ammissibile che s'impegni col contratto di matrimonio chi non è in grado di rendere il debito coniugale. Tale impedimento è denominato genericamente d'impotenza.
Ma questa può essere di origine interna o naturale; oppure di origine esterna e accidentale; può derivare, p. es., da un maleficio, come vedremo nell'articolo seguente. - Quella poi di origine naturale può essere di due specie: temporanea, se è possibile porvi rimedio con la medicina o con lo sviluppo dell'età, e allora non dirime il matrimonio; oppure perpetua, e allora dirime il matrimonio. Cosicché colui che ne è colpito viene privato per sempre della facoltà di risposarsi, mentre l'altro coniuge "può nel Signore sposare chi vuole".
Per conoscere poi se l'impedimento è sì o no perpetuo, la Chiesa ha determinato un periodo di tre anni: cosicché se dopo un triennio, in cui da ambo le parti fedelmente i coniugi hanno tentato di attuare la loro unione, il matrimonio risulti non consumato, esso viene dichiarato nullo dall'autorità della Chiesa.
Ma in tale giudizio la Chiesa può sbagliare: perché talora un triennio non è sufficiente per provare la perpetuità dell'impotenza. E allora la Chiesa, se si accorge di essersi ingannata, perché chi era affetto da impotenza risulta aver compiuto la copula carnale con un'altra donna o con la stessa, riconferma il matrimonio precedente ed eventualmente dirime il secondo, pur essendo stato contratto col suo permesso.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Sebbene l'atto della copula carnale non sia essenziale al matrimonio, è però essenziale la capacità di compierlo: poiché il matrimonio conferisce ai coniugi il potere reciproco sull'altrui corpo in ordine alla copula carnale.

2. Una passionalità eccessiva difficilmente può essere un impedimento perpetuo. Se però per un triennio impedisse la copula, sarebbe da giudicarsi perpetuo. Ma poiché l'impotenza è assai più frequente e più radicale (eliminando non solo la eiaculazione, ma il vigore stesso delle membra deputate all'unione coniugale), si ricorda tra gli impedimenti piuttosto l'impotenza che l'eccesso di passionalità: poiché ogni difetto naturale in questo campo si riduce all'impotenza.

3. Sebbene i vecchi non siano in grado di generare, sono però capaci dell'atto coniugale. Ecco perché è loro concesso di contrarre matrimonio, in quanto esso è rimedio alla concupiscenza; sebbene non siano in grado di usarne in quanto è un compito di natura [ordinato alla generazione].

4. In qualsiasi contratto si osserva questa norma, che chi non è in grado di soddisfare un impegno non è considerato abile a quel contratto che ne implica il soddisfacimento. Tuttavia in due maniere uno può essere incapace di soddisfare. Primo, per una incapacità di diritto. E tale impotenza annulla radicalmente il contratto: sia che l'altro contraente conosca tale impotenza, sia che non la conosca. - Secondo, per una incapacità di fatto. E allora, se l'altro contraente conoscendo tale impotenza tuttavia stipula il contratto, mostra di perseguire con esso un altro scopo: quindi il contratto è valido. Se invece non la conosce, il contratto è nullo.
Ora, l'impotenza fisica, che rende l'uomo incapace di rendere il debito coniugale, e la condizione servile che impedisce di fatto all'uomo di renderlo liberamente, sono impedimenti dirimenti del matrimonio, quando l'altro coniuge le ignora. Invece gli impedimenti che rendono inabili per diritto a rendere il debito, come la consanguineità, p. es., annullano il matrimonio, ne sia o meno a conoscenza l'altro coniuge. Ecco perché il Maestro [delle Sentenze] afferma che le due cose suddette rendono le persone "non del tutto illegittime".

5. Non è possibile che uno sia impotente in perpetuo rispetto a una persona e potente rispetto a un'altra. Se poi uno non è in grado di violare una vergine, pur potendo compiere l'atto con una donna violata, allora si può ricorrere a un intervento chirurgico per rendere possibile l'atto coniugale. E ciò non sarebbe contro il matrimonio: perché non si fa a scopo di piacere, ma di guarigione.
La ripugnanza poi verso una donna non dipende da una causa naturale, ma accidentale ed estrinseca. Perciò essa va giudicata come il maleficio, di cui siamo per parlare.

6. Nella generazione il maschio è attivo, mentre la donna è passiva. Perciò l'attitudine all'atto coniugale si richiede più nell'uomo che nella donna. Ecco perché la frigidità che rende impotente l'uomo non rende impotente la donna. Nella donna però può esserci un impedimento naturale di altro genere, e cioè l'impenetrabilità dovuta a un restringimento. In tal caso codesta imperfezione è alla pari con l'impotenza dell'uomo.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età > Se il maleficio possa essere un impedimento del matrimonio


Supplemento
Questione 58
Articolo 2

SEMBRA che il maleficio non possa essere un impedimento del matrimonio. Infatti:
1. Codesti malefici sono opera dei demoni. Ma i demoni non hanno il potere di impedire l'atto matrimoniale più di quanto non l'abbiano rispetto alle altre azioni matrimoniali; altrimenti porterebbero il disordine in tutto il mondo, impedendo di mangiare, di camminare, ecc. Dunque i malefici non possono impedire il matrimonio.

2. Le opere di Dio sono superiori a quelle del diavolo. Ma il maleficio è opera del diavolo. Perciò esso non può impedire il matrimonio, che è opera di Dio.

3. Nessun impedimento dirime il matrimonio contratto, se non è perpetuo. Ora, il maleficio non può essere un impedimento perpetuo: poiché il demonio, non avendo potere che sui peccatori, eliminato il peccato cessa il maleficio; oppure può esser tolto con un altro maleficio, o con gli esorcismi della Chiesa, i quali sono ordinati a reprimere il potere dei demoni. Quindi il maleficio non può impedire il matrimonio.

4. La copula carnale non può essere impedita che immobilizzando la potenza generativa, principio di codesto atto. Ma la facoltà generativa di un uomo è pressoché uguale rispetto a tutte le donne. Perciò il maleficio non può essere impedimento rispetto a una donna, se non lo è rispetto a tutte le altre.

IN CONTRARIO: 1. Nel Decreto [di Graziano] si fa la questione: "Se a causa di donne fattucchiere e malefiche...". E si conclude: "Se non si riesce a guarirli, i coniugi possono dividersi".
2. Il potere dei demoni è superiore a quello dell'uomo, secondo l'espressione del libro di Giobbe: "Non esiste un potere simile sulla terra...". Ma uno può essere reso impotente con una bevanda, o con la sterilizzazione, impedendo così il matrimonio. Quindi a maggior ragione questo può avvenire per opera del demonio.

RISPONDO: Alcuni affermano che il maleficio esiste solo nella credulità della gente, che attribuisce al maleficio effetti naturali le cui cause sono occulte. - Ma questo è contro l'insegnamento dei Santi Padri, i quali scrivono che i demoni hanno potere sui corpi e sull'immaginazione dell'uomo, secondo la permissione di Dio. Ecco perché i fattucchieri col loro aiuto possono fare dei malefici.
L'opinione suddetta deriva da una mancanza di fede. Poiché costoro non credono che esistono i demoni se non nella persuasione del volgo: come quando uno attribuisce al demonio le paure che egli si crea; e perché allora l'immaginazione fortemente impressionata presenta delle figure sensibili in cui si crede di vedere dei demoni. - Ma questa spiegazione è incompatibile con la vera fede, per cui crediamo che ci sono angeli caduti dal cielo, i demoni, i quali per la sottilità della loro natura possono molte cose che noi non possiamo. E quelli che li inducono a fare codeste cose sono chiamati fattucchieri.
Per questo motivo altri affermano che col maleficio si può creare un impedimento alla copula carnale, che però non sarebbe mai perpetuo, così da dirimere un matrimonio già contratto. E dicono che le leggi antiche, le quali ne parlano, sono state abrogate. - Ma ciò è in contrasto con l'esperienza. Ed è contro le leggi più recenti che concordano con quelle antiche.
Perciò si devono distinguere due casi. Se l'impotenza dovuta al maleficio è perpetua, allora dirime il matrimonio. Se invece non è perpetua, non lo dirime. E per averne la prova la Chiesa ha stabilito un triennio, come per l'impotenza naturale, di cui abbiamo parlato sopra.
Tuttavia tra maleficio e impotenza naturale c'è questa differenza, che l'impotente per natura è tale rispetto a qualsiasi donna; e quindi in caso di annullamento del matrimonio, non si concede all'uomo di risposarsi con un'altra. Invece in caso di maleficio uno può essere impotente rispetto ad una donna e non ad un'altra: e allora, quando la Chiesa annulla il matrimonio, concede a entrambi i coniugi di contrarre un altro matrimonio.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il peccato originale, che rese l'uomo schiavo del demonio, è stato trasmesso a noi mediante la generazione; perciò Dio permette al demonio di agire col maleficio più su questo che sugli altri atti dell'uomo: come del resto la virtù dei fattucchieri si rivela più sui serpenti che sugli altri animali, perché il demonio tentò la donna servendosi del serpente.

2. Un'opera di Dio può essere impedita dal demonio per divina permissione: non già che il diavolo sia più forte di Dio, da poterne distruggere l'opera con la prepotenza.

3. Un maleficio è perpetuo così da non avere nessun rimedio da parte dell'uomo: sebbene Dio possa prestarvi rimedio tenendo a freno il demonio, e obbligandolo a desistere. E d'altra parte non è vero che un maleficio possa essere eliminato da un altro maleficio: come confessano gli stessi fattucchieri. Del resto anche se si potesse rimediare con un altro maleficio, l'impedimento sarebbe da ritenersi perpetuo: perché non si deve in nessun modo ricorrere all'invocazione del demonio con un altro maleficio.
Così pure non è detto che se uno è caduto sotto il potere del demonio per un peccato, cessando il peccato debba cessare la iettatura diabolica. Perché talora il castigo continua anche dopo che è cessata la colpa.
Gli stessi esorcismi della Chiesa, quando una disposizione divina lo richiede, non sempre valgono a reprimere il demonio, rispetto a tutte le molestie corporali. Ma valgono sempre contro quelle infestazioni diaboliche per cui principalmente sono stati istituiti.

4. Il maleficio può rendere impotenti rispetto a tutte le donne, o rispetto a una soltanto: perché il demonio è causa volontaria, che non agisce per necessità fisica. Inoltre l'impedimento dovuto al maleficio può dipendere dall'influsso diabolico sull'immaginativa, eliminando del tutto in un uomo la concupiscenza verso una data donna, e non verso le altre.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età > Se la follia sia un impedimento del matrimonio


Supplemento
Questione 58
Articolo 3

SEMBRA che la follia non sia un impedimento del matrimonio.
Infatti:
1. Il matrimonio spirituale, che si contrae col battesimo, è superiore a quello carnale. Ma i pazzi si possono battezzare. Dunque possono anche contrarre matrimonio.

2. L'impotenza impedisce il matrimonio perché impedisce la copula carnale. Questa invece non trova ostacolo nella follia. Quindi non trova impedimento nella follia neppure il matrimonio.

3. Il matrimonio trova impedimento dirimente solo negli impedimenti perpetui. Ma della pazzia non si può sapere se sia un impedimento perpetuo. Essa dunque non può dirimere il matrimonio.

4. Nei versi riferiti sopra c'è l'elenco completo degli impedimenti dirimenti. Ma in esso manca la follia. Dunque, ecc.

IN CONTRARIO: 1. L'uso di ragione è più infirmato dalla follia che dall'errore. Ma l'errore impedisce il matrimonio. Dunque anche la follia.

2. I pazzi sono esclusi da qualsiasi contratto. Ora, il matrimonio è un contratto. Dunque, ecc.
RISPONDO: La follia di cui parliamo può precedere o seguire il matrimonio. Se lo segue, in nessun modo può dirimerlo. Se invece lo precede, bisogna distinguere: perché o il pazzo ha intervalli lucidi, o non ne ha. Nel caso che li abbia, pur non essendo bene che contragga matrimonio, non potendo educare la prole, se lo fa, il matrimonio è valido. Se invece non ha tali intervalli, o lo contragga nei momenti di follia, il suo non è vero matrimonio, non potendo esserci consenso dove manca l’uso della ragione.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'uso della ragione non è una condizione determinante per il battesimo, come invece lo è per il matrimonio. Perciò il paragone non regge. — Ma del battesimo dei pazzi abbiamo già trattato.

2. La follia impedisce il matrimonio per un difetto relativo al consenso che lo produce, non già all'atto coniugale come nel caso dell'impotenza. Ma il Maestro [delle Sentenze] parla insieme delle due cose, perché entrambi sono difetti naturali.

3. Un impedimento momentaneo che infirma la causa del matrimonio, cioè il consenso, rende nullo il sacramento. Invece l'impedimento dell'atto coniugale, per annullare il matrimonio, deve
essere perpetuo.

4. Questo impedimento si riduce all'errore; poiché in entrambi i casi c'è un difetto di consenso per una carenza della ragione.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età > Se l'incesto con la sorella della propria moglie renda nullo il matrimonio


Supplemento
Questione 58
Articolo 4

SEMBRA che l'incesto con la sorella della propria moglie non renda nullo il matrimonio. Infatti:
1. La moglie non deve essere punita per i peccati del marito. Ora, così avverrebbe, se il matrimonio venisse sciolto per il motivo suddetto. Dunque, ecc.

2. Pecca più gravemente chi fa un incesto con una propria consanguinea, che chi lo fa con una consanguinea della propria moglie. Ma il primo non impedisce il matrimonio. Quindi neppure il secondo.

3. Se la separazione viene inflitta come castigo del peccato, è chiaro che l'incestuoso dovrebbe essere diviso anche dalla seconda moglie, sposata da lui dopo la morte della prima. Il che invece non avviene.

4. Neppure questo impedimento viene ricordato nell'elenco di cui abbiamo parlato. Esso quindi non dirime il matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Chi ha rapporti carnali con la sorella della propria moglie contrae affinità con la sua sposa medesima. Ma l'affinità dirime il matrimonio. Dunque lo dirime anche l'incesto suddetto.

2. "Nelle cose stesse in cui uno pecca deve essere punito". Ora costui pecca contro il matrimonio. Quindi deve essere punito con la privazione del matrimonio.

RISPONDO: Se uno fa un peccato carnale con la sorella o con un'altra consanguinea della propria moglie prima di contrarre matrimonio, il matrimonio deve essere annullato a motivo dell'affinità contratta, anche se sono stati già celebrati gli sponsali.
Se invece il peccato è posteriore al matrimonio già contratto e consumato, non si esige che il matrimonio venga annullato; ma il marito perde il diritto di chiedere il debito coniugale, così da non poterlo fare senza peccato. Però è tenuto a renderlo, se la sposa lo chiede: perché questa non può essere punita per il peccato del marito.
Costui inoltre dopo la morte della moglie deve rimanere del tutto "senza speranza di risposarsi": a meno che, in vista della sua fragilità, cioè nel dubbio che possa osservare la castità, non si ricorra a una dispensa. Però se contraesse matrimonio senza dispensa, peccherebbe violando le leggi della Chiesa, ma non per questo il matrimonio dovrebbe essere annullato.

Sono così risolte anche le difficoltà. L'incesto infatti è tra gli impedimenti del matrimonio non a motivo della colpa, ma a motivo dell'affinità che produce. Ed ecco perché non è nell'elenco degli impedimenti, riducendosi all'impedimento dell'affinità.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Gli impedimenti di impotenza, di maleficio, di follia, d'incesto e di età > Se il difetto d'età sia un impedimento del matrimonio


Supplemento
Questione 58
Articolo 5

SEMBRA che il difetto d'età non impedisca il matrimonio. Infatti:
1. Le leggi civili impongono il tutore ai fanciulli fino alla età di venticinque anni. Quindi la ragione pare che non sia matura fino a codesta età. Cosicché dovrebbe esser quella l'età canonica per il matrimonio. Ma prima di codesta età è lecito contrarre matrimonio. Dunque la mancanza dell'età stabilita non impedisce il matrimonio.

2. Il vincolo della professione religiosa è perpetuo come il vincolo del matrimonio. Ma a norma delle nuove leggi non si può fare professione religiosa prima dei quattordici anni. Quindi, se il difetto di età fosse un impedimento, prima di codesta età non si potrebbe neppure contrarre matrimonio.

3. II consenso matrimoniale si richiede da parte della donna come da parte dell'uomo. Ora, la donna può contrarre matrimonio prima di quattordici anni. Quindi può farlo anche l'uomo.

4. L'impotenza non impedisce il matrimonio, se non quando è perpetua ed ignorata. Ma il difetto d'età non è né perpetuo, né ignorato. Dunque non impedisce il matrimonio.

5. Il difetto d'età non è ricordato nell'elenco degli impedimenti. Perciò non è un impedimento matrimoniale.

IN CONTRARIO: 1. Nei canoni si legge, che "il fanciullo incapace di rendere il debito coniugale è inabile al matrimonio". Ma ordinariamente, come nota Aristotele, l'uomo non è in grado di far questo prima dei quattordici anni. Dunque, ecc.

2. Inoltre egli nota che "tutte le cose hanno dalla natura un limite costante di grandezza e di aumento". Essendo quindi il matrimonio un istituto naturale, deve avere una determinazione di tempo e di età, mancando la quale non può sussistere.

RISPONDO: Essendo il matrimonio una specie di contratto, sottostà alle leggi positive come gli altri contratti. Perciò il diritto ha stabilito che il matrimonio non si contragga prima dell'età della discrezione, in cui entrambi i contraenti possano deliberare coscientemente riguardo ad esso ed avere rapporti coniugali; e che se si contrae sia considerato nullo. L'età della discrezione poi ordinariamente è quella dei quattordici anni per l'uomo e di dodici per la donna, come sopra abbiamo spiegato.
Siccome però lo leggi positive mirano a ciò che avviene nella maggior parte dei casi, se uno raggiunge la maturità suddetta prima di codesta età, in modo che la precocità di natura e di ragione "supplisca il difetto di età", il matrimonio è valido. Se quindi i contraenti hanno rapporti carnali prima dell'età della pubertà, il loro matrimonio e indissolubile.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nelle cose conformi all'inclinazione naturale non si esige tanta maturità di giudizio per deliberare, come nelle altre. Ecco perché uno può consentire prima al matrimonio che deliberare in altri contratti, senza il tutore.

2. È cosi risolta anche la seconda difficoltà; perché i voti religiosi riguardano cose che superano l'inclinazione naturale, e che presentano maggiori difficoltà del matrimonio.

3. Come Aristotele insegna, la donna raggiunge l'età della pubertà prima dell'uomo. Di qui la loro differenza rispetto alla legge.

4. Nel difetto di età c'è impedimento non solo per l'impotenza fisica, ma anche per una carenza di giudizio, il quale è ancora incapace a dare un consenso che deve durare per sempre.

5. Come l'impedimento della follia anche quello del difetto di età si riduce all'impedimento d'errore: poiché in questi casi l'uomo non ha l'uso pieno del libero arbitrio.

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