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Se qualunque sacerdote possa assolvere i propri sudditi dalla scomunica
Supplemento
Questione 24
Articolo 1
SEMBRA che qualunque sacerdote possa assolvere i propri sudditi dalla scomunica.
Infatti:
1. Il vincolo del peccato è più forte di quello della scomunica. Ma qualunque sacerdote può assolvere i sudditi dai peccati. A maggior ragione dalla scomunica.
2. Tolta la causa, sparisce l'effetto. Ma causa della scomunica è il peccato mortale. Quindi, se ogni sacerdote può assolvere da tale peccato, può assolvere anche dalla scomunica.
IN CONTRARIO: Può assolvere dalla scomunica la stessa autorità che l'ha inflitta. Ora, i semplici sacerdoti non possono scomunicare i propri sudditi. Perciò neppure possono assolverà.
RISPONDO: Possono assolvere dalla scomunica minore tutti coloro i quali possono assolvere dal peccato che si commette trattando con gli scomunicati. La scomunica maggiore, invece se è
stata inflitta dal giudice, può assolverla soltanto egli stesso oppure un suo superiore; ma se fu inflitta dalla legge, può assolverla il vescovo o anche il semplice sacerdote, ad eccezione dei seguenti sei casi che il Papa, autore della legge, si è riservato. Cioè: primo, se uno ha messo le mani addosso a un chierico o un religioso; secondo, se uno è stato denunziato per avere incendiato una chiesa; terzo, se uno è stato denunziato per aver violato una chiesa; quarto, se uno consapevolmente tratta nelle cose sacre con quelli nominalmente scomunicati dal Papa; quinto, se uno falsifica documenti della Sede Apostolica; sesto, se uno partecipa al delitto degli scomunicati. In questi casi si può essere assolti solamente da colui che ha inflitto la scomunica, anche se non si è suoi sudditi: può però una persona essere assolta dal vescovo o dal proprio sacerdote, purché prometta con giuramento di accettare le disposizioni che darà il giudice che pronunciò la sentenza.
Tuttavia il primo caso ammette otto eccezioni. Primo, in pericolo di morte, nel qual caso qualunque sacerdote può assolvere da qualunque scomunica; secondo, trattandosi del portinaio di un potente che abbia percosso senza odio o cattiva intenzione; terzo, quando il percussore è una donna; quarto, se, trattandosi di un servo, il padrone senza sua colpa, verrebbe a ricevere un danno dalla sua assenza; quinto, quando un regolare colpisce un altro regolare in maniera non grave; sesto, se il colpevole è povero; settimo, se è impubere, vecchio o malaticcio; ottavo, se ha nemici mortali.
Vi sono anche altri casi nei quali chi percuote un chierico non incorre la scomunica. Primo, se lo fa per motivi disciplinari, come, p. es., il maestro o il prelato; secondo, se lo fa per ischerzo; terzo, nel caso che lo trovasse a peccare con la moglie, la madre, la sorella o la figlia; quinto, se non sa di colpire un chierico; sesto, se il chierico colpito sia un apostata che già abbia ricevuto le tre ammonizioni; settimo, se il chierico si è dato a un genere di vita completamente contrario al suo, p. es., alla vita militare, oppure è bigamo.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Benché di suo il vincolo del peccato sia più forte, tuttavia sotto un certo aspetto è maggiore quello della scomunica, in quanto questo obbliga non solo di fronte a Dio, ma anche di fronte alla Chiesa. Ecco perché per assolvere dalla scomunica si esige la giurisdizione in foro esterno, che non è richiesta per assolvere dai peccati; neppure si esige, in quest'ultimo caso, la promessa giurata di emendazione, come nell'assoluzione dalla scomunica. Col giuramento infatti, secondo l'Apostolo, possono comporsi le controversie esistenti fra gli uomini.
2. Poiché lo scomunicato resta escluso dai sacramenti della Chiesa, il sacerdote non può assolverlo dal peccato finché non è assolto dalla scomunica.
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