Articolo 2:
III. Responsabilità e partecipazione
In sintesi
[1918] «Non c’è autorità se non
da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio» (Rm 13,1).
[1919] Ogni
comunità umana ha bisogno di un’autorità per conservarsi e svilupparsi.
[1920] «La
comunità politica e l’autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura
umana e perciò appartengono all’ordine stabilito da Dio» .
[1921] L’autorità
è esercitata in modo legittimo se si dedica al conseguimento del bene comune
della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi moralmente accettabili.
[1922] La
diversità dei regimi politici è legittima, a condizione che essi concorrano al
bene della comunità.
[1923] L’autorità
politica deve essere esercitata entro i limiti dell’ordine morale e garantire
le condizioni d’esercizio della libertà.
[1924] Il
bene comune comprende «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che
permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria
perfezione più pienamente e più speditamente» .
[1925] Il
bene comune comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la promozione dei
diritti fondamentali della persona; la prosperità o lo sviluppo dei beni
spirituali e temporali della società; la pace e la sicurezza del gruppo e dei
suoi membri.
[1926] La
dignità della persona umana implica la ricerca del bene comune. Ciascuno ha il
dovere di adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni che servano a migliorare le condizioni di vita degli uomini.
[1927] È
compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile.
Il bene comune dell’intera famiglia umana richiede una organizzazione
della società internazionale.