Articolo 2: LA
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
I. L’autorità
[1897] «La convivenza fra gli
esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente
un’autorità legittima che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del
bene comune in grado sufficiente» .Si chiama «autorità» il titolo in forza del
quale delle persone o delle istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli
uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.
[1898] Ogni comunità umana ha
bisogno di una autorità che la regga . Tale autorità trova il proprio
fondamento nella natura umana. È necessaria all’unità della comunità civica.
Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della
società.
[1899] L’autorità, esigita
dall’ordine morale, viene da Dio: «Ciascuno sia sottomesso alle autorità
costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono
stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine
stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna»
(Rm 13,1-2) .
[1900] Il dovere di obbedienza
impone a tutti di tributare all’autorità gli onori che ad essa sono dovuti e di
circondare di rispetto e, secondo il loro merito, di gratitudine e benevolenza
le persone che ne esercitano l’ufficio.
Alla penna del papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica
preghiera della Chiesa per l’autorità politica:
"O Signore, dona loro
salute, pace, concordia, costanza, affinché possano esercitare, senza ostacolo,
il potere sovrano che loro hai conferito. Sei Tu, o Signore, re celeste dei
secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria, l’onore, il potere sulla
terra. Perciò dirigi Tu, o Signore, le loro decisioni a fare ciò che è bello e
che ti è gradito; e così possano esercitare il potere, che Tu hai loro
conferito, con religiosità, con pace, con clemenza, e siano degni della tua
misericordia".
[1901] Se l’autorità rimanda ad un
ordine prestabilito da Dio, «la determinazione dei regimi politici e la
designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini»
.La diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi
concorrano al bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui
natura è contraria alla legge naturale, all’ordine pubblico e ai fondamentali
diritti delle persone, non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle
quali essi si sono imposti.
[1902] L’autorità non trae da se
stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi dispoticamente, ma
operare per il bene comune come una «forza morale che si appoggia sulla libertà
e sulla coscienza del dovere e del compito assunto»:
"La legislazione umana
non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla
retta ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla legge eterna.
Nella misura in cui si allontanasse dalla ragione, la si dovrebbe dichiarare
ingiusta, perché non realizzerebbe il concetto di legge: sarebbe piuttosto una
forma di violenza". ( S.Tommaso d'Aquino )
[1903] L’autorità è esercitata
legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo considerato e se,
per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti
emanino leggi ingiuste o prendano misure contrarie all’ordine morale, tali
disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. «In tal caso, anzi,
chiaramente l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso» .
[1904] «È preferibile che ogni
potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo
mantengano nel giusto limite. È questo, il principio dello “Stato di diritto”,
nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini» .
( Centesimus annus )