XI.
La celebrazione del sacramento della Penitenza
[1480] Come tutti i sacramenti,
[1481] La
liturgia bizantina usa più formule di assoluzione, a carattere deprecativo, le
quali mirabilmente esprimono il mistero del perdono: «Il Dio che, attraverso il
profeta Natan, ha perdonato a Davide
quando confessò i propri peccati, e a Pietro quando pianse amaramente, e
alla peccatrice quando versò lacrime sui suoi piedi, e al fariseo e al prodigo,
questo stesso Dio ti perdoni, attraverso me, peccatore, in questa vita e
nell’altra, e non ti condanni quando apparirai al suo tremendo tribunale, egli
che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen».
[1482] Il
sacramento della Penitenza può anche aver luogo nel quadro di una
celebrazione comunitaria, nella quale ci si prepara insieme alla
confessione e insieme si rende grazie per il perdono ricevuto. In questo caso,
la confessione personale dei peccati e l’assoluzione individuale sono inserite
in una liturgia della Parola di Dio, con letture e omelia, esame di coscienza
condotto in comune, richiesta comunitaria del perdono, preghiera del «Padre
Nostro» e ringraziamento comune. Tale celebrazione comunitaria esprime più
chiaramente il carattere ecclesiale della penitenza. Tuttavia, in qualunque
modo venga celebrato, il sacramento della Penitenza è
sempre, per sua stessa natura, un’azione liturgica, quindi ecclesiale e
pubblica .
[1483] In
casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della
riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale. Tale grave
necessità può presentarsi qualora vi sia un imminente pericolo di morte senza
che il o i sacerdoti abbiano il tempo sufficiente per ascoltare la confessione
di ciascun penitente. La necessità grave può verificarsi anche quando, in
considerazione del numero dei penitenti, non vi siano confessori in numero
sufficiente per ascoltare debitamente le confessioni dei singoli entro un tempo
ragionevole, così che i penitenti, senza loro colpa, rimarrebbero
a lungo privati della grazia sacramentale o della santa Comunione. In questo
caso i fedeli, perché sia valida l’assoluzione, devono fare il proposito di
confessare individualmente i propri peccati a tempo debito .
Spetta al vescovo diocesano giudicare se ricorrano le condizioni richieste per
l’assoluzione generale . Una considerevole affluenza
di fedeli in occasione di grandi feste o di pellegrinaggi non costituisce un
caso di tale grave necessità .
[1484] «La
confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l’unico
modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con