AD TUENDAM FIDEM
GIOVANNI PAOLO II
Lettera Apostolica data Motu Proprio
AD TUENDAM FIDEM,
con la
quale vengono inserite alcune norme nel
Codice di Diritto Canonico
e nel Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali.
PER
DIFENDERE LA FEDE della Chiesa Cattolica
contro gli errori che insorgono da parte di alcuni fedeli, soprattutto di
quelli che si dedicano di proposito alle discipline della sacra teologia, è
sembrato assolutamente necessario a Noi, il cui compito precipuo è confermare i
fratelli nella fede (cf Lc 22,
32), che nei testi vigenti del Codice
di Diritto Canonico e del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali vengano aggiunte norme con le quali
espressamente sia imposto il dovere di osservare le verità proposte in modo
definitivo dal Magistero della Chiesa, facendo anche menzione delle sanzioni
canoniche riguardanti la stessa materia.
1. Fin dai primi secoli
sino al giorno d'oggi la Chiesa professa le verità sulla fede di Cristo e sul
mistero della Sua redenzione, che successivamente sono state raccolte nei
Simboli della fede; oggi infatti esse vengono comunemente conosciute e
proclamate dai fedeli nella celebrazione solenne e festiva delle Messe come Simbolo degli Apostoli oppure Simbolo Niceno-Costantinopolitano.
Lo stesso Simbolo Niceno-Costantinopolitano è
contenuto nella Professione di fede,
ultimamente elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede(1), che in
modo speciale viene imposta a determinati fedeli da emettere quando questi
assumono un ufficio relativo direttamente o indirettamente alla più profonda
ricerca nell'ambito delle verità circa la fede e i costumi oppure legato a una
potestà peculiare nel governo della Chiesa(2).
2. La Professione di fede, preceduta
debitamente dal Simbolo
Niceno-Costantinopolitano, ha inoltre tre proposizioni o commi che
intendono esplicare le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la
guida dello Spirito Santo che Le «insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13), nel corso dei secoli ha
scrutato o dovrà scrutare più profondamente(3).
Il primo comma che
enuncia: «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di
Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con
magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente
rivelato»(4), convenientemente afferma e ha il suo disposto nella legislazione
universale della Chiesa nei cann. 750 del Codice di Diritto Canonico(5) e 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali(6).
Il terzo comma che dice:
«Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto alle
dottrine che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando
esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarle con
atto definitivo»(7), trova il suo posto nei cann. 752 del Codice di Diritto Canonico (8) e 599
del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali (9).
3. Tuttavia, il secondo
comma in cui si afferma: «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le
verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa
in modo definitivo»(10), non ha alcun canone corrispondente nei Codici della
Chiesa Cattolica. È di massima importanza questo comma della Professione di fede, dal momento che
indica le verità necessariamente connesse con la divina rivelazione. Queste
verità, che nell'esplorazione della dottrina cattolica esprimono una
particolare ispirazione dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda
della Chiesa di una qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono
connesse sia per ragioni storiche sia come logica conseguenza.
4. Spinti perciò da detta
necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna della
legge universale nel modo seguente:
A) Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d'ora in
poi avrà due paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone
vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell'insieme il can.
750 suonerà:
Can. 750 - § 1. Per fede
divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella
parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede
affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate,
sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e
universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli
sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare
qualsiasi dottrina ad esse contraria.
§ 2. Si devono pure
fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono
proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi,
quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente
lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa
cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.
Nel can. 1371, n. 1 del Codice di Diritto Canonico sia
congruentemente aggiunta la citazione del can. 750 § 2, cosicché lo stesso can.
1371 d'ora in poi nell'insieme suonerà:
Can. 1371 - Sia punito
con una giusta pena:
1) chi oltre al caso di
cui nel can. 1364 § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o
dal Concilio Ecumenico oppure respinge pertinacemente la dottrina di cui nel
can. 750 § 2 o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario
non ritratta;
2) chi in altro modo non
obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente
gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua
disobbedienza.
B) Il can. 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
d'ora in poi avrà due paragrafi, dei quali il primo consisterà del testo del
canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell'insieme il
can. 598 suonerà:
Can. 598 - § 1. Per fede
divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella
parola di Dio scritta o tramandata cioè nell'unico deposito della fede affidato
alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero
solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia
quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del
sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi
dottrina che ad esse non corrisponda.
§ 2. Si devono pure
fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono
proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi,
quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente
lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa
cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.
Nel can. 1436 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
si aggiungano convenientemente le parole che si riferiscono al can. 598 § 2,
cosicché nell'insieme il can. 1436 suonerà:
Can. 1436 - § 1. Colui
che nega una verità da credere per fede divina e cattolica o la mette in dubbio
oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si
ravvede, sia punito come eretico o come apostata con la scomunica maggiore; il
chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
§ 2. All'infuori di
questi casi, colui che sostiene una dottrina proposta da tenersi definitivamente
o condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi
nell'esercizio del magistero autentico e legittimamente ammonito non si
ravvede, sia punito con una pena adeguata.
5. Ordiniamo che sia
valido e ratificato tutto ciò che Noi con la presente Lettera Apostolica data
Motu Proprio abbiamo decretato e prescriviamo che sia inserito nella
legislazione universale della Chiesa Cattolica, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
così come è stato sopra dimostrato, nonostante qualunque cosa in contrario.
Roma,
presso san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Nostro Pontificato.
(1) Congregatio pro
Doctrina Fidei, Professio Fidei et
Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo,
9 Ianuarii 1989, in AAS 81
(1989) 105.
(2) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 833.
(3) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 747
§ 1; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 595 § 1.
(4) Cf. Sacrosanctum
Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen Gentium, De Ecclesia, n. 25,
21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965) 29-31; Constitutio dogmatica Dei Verbum, De divina Revelatione, 18
Novembris 1965, n. 5, in AAS 58 (1966) 819; Congregatio pro Doctrina Fidei,
Instructio Donum veritatis, De
ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1556.
(5) Codice di Diritto Canonico, can. 750
- Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute
nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della
fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente
rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero
ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione
dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti
a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
(6) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
can. 598 - Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che
sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell'unico
deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come
divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo
magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune
adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i
fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.
(7) Cf. Congregatio pro
Doctrina Fidei, Instructio Donum
veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS
82 (1990) 1557.
(8) Codice di Diritto Canonico, can. 752
- Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e
della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice
sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il
magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i
fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.
(9) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
can. 599 - Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio di
intelletto e di volontà deve essere prestato alla dottrina circa la fede e i
costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano,
esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto
definitivo; di conseguenza i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad
essa non corrisponda.
(10) Cf. Congregatio pro
Doctrina Fidei, Instructio Donum
veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS
82 (1990) 1557.
«Professio
fidei» et «Iusiurandum fidelitatis» in suscipiendo
officio nomine ecclesiae exercendo, 1 iulii 1988: AAS 81 (1989), 104-106; OR
25.2.1989, p. 6.
I - PROFESSIO FIDEI (Formula deinceps
adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio fidei) Ego N. firma fide credo
et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet: Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium; et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex
Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta
sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis,
et incarnatus est de Spiritu sancto, ex Maria virgine, et homo factus est,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et
resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad
dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis; et in Spiritum sanctum Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur qui locutus est per prophetas; et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccato rum, et
exspecto resurrectionem mortuorum , et vitam venturi saeculi. Amen. Firma fide quoque credo
ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia
sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam
divinitus revelata credenda proponuntur. Firmiter etiam
amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel
moribus ab eadem definitive proponuntur. Insuper religioso
voluntatis et in tellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive romanus
pontifex sive collegium episcoporum enuntiant cum magisterium authenticum
exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant. |
I. PROFESSIONE Dl FEDE (Formula da usarsi nei
casi in cui è prescritta la professione di fede) Io N N. credo e
professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel
Simbolo della fede, e cioè: Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si
incarnato nel seno della vergine Maria e si fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure con ferma
fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che
la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale,
propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e
ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la
fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con
religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il
romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il
loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto
definitivo. |
II - IUSIURANDUM FIDELITATIS IN SUSCIPIENDO OFFICIO NOMINE ECCLESIAE
EXERCENDO (Formula adhibenda a
christifidelibus de quibus in can. 833, n. 5-8) Ego N. in suscipiendo
officio promitto me cum catholica ecclesia communionem semper servaturum,
sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione. Magna cum diligentia et
fidelitate onera explebo quibus teneor erga ecclesiam, tum universam, tum
particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta,
exercendum vocatus sum. In munere meo
adimplendo, quod ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum
integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas
iisdem contrarias devitabo. Disciplinam cunctae
ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum
ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice iuris canonici continentur,
servabo Christiana oboedientia
prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri
declarant aut tamquam ecclesiae rectores statuunt, atque episcopis
dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato
ecclesiae exercenda, in eiusdem ecclesiae communione peragatur. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango. (Variationes paragraphi quartae et quintae formulae iurisiurandi,
adhibendae a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8) Disciplinam cunctae ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum
legum ecclesiasticarum urgebo, earum impnmis quae in Codice iuris canonici
continentur. Christiana oboedientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici
fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam ecclesiae rectores
statuunt, atque cum episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio
apostolica, nomine et mandato ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei
instituti, in eiusdem ecclesiae communione peragatur. |
II. GIURAMENTO Dl FEDELTÀ NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME
DELLA CHIESA (Formula da usarsi da
tutti i fedeli indicati nel can. 833, nn. 5-8) Io N.N. nell'assumere
l'ufficio di..., prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa
cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande
diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia
universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono
stato chiamato a esercitare il mio servizio. Nell'esercitare
l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e
trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo
quindi qualsiasi dottrina a esso contraria. Seguirò e sosterrò la
disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi
ecclesiastiche, in particolare di soprattutto quelle contenute nel Codice di
diritto canonico. Osserverò con cristiana
obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e
maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò
fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da
esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con
la chiesa stessa. Così Dio mi aiuti e
questi santi Vangeli che tocco con le mie mani (Variazioni del
paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli
indicati nel can. 833, n. 8). Sosterrò la disciplina
comune a tutta la chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi
ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto
canonico. Osserverò con cristiana
obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e
maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i
vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò
volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e
per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa. |
Rescritto riguardante le
formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà
premessa
redazionale
CONGREGATTO DE DOCTRINA
FIDEI, Rescriptum ex audientia ss.mi In
audientia, formulas professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis
contingens, foras datur, prot. n. 106/83, 19 septembris 1989: AAS 81(1989), 1169.
Il «rescriptum ex
audientia ss.mi» consiste in una risposta data dal papa durante un'udienza.
Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa
alle stesse regole dei «rescritti» (cann. 59-73).
Con questo strumento
giuridico, l'«oracolo a viva voce» testimoniato dal card. Ratzinger con firma e
data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si
dà completa «forrna giuridica» sia alla «nota di presentazione» sia alle formule
giuridiche della «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà»,
precedentemente pubblicate su AAS 81(1989),
fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell'indicazione dell'autore, della data di
emanazione e dell'indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse
innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833.
testo ufficiale
Per quanto riguarda le
formule della «Professione di fede» e del «Giuramento di fedeltà», riportate
nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di
pubblicare il relativo rescritto proveniente dall'udienza: (1)
Rescritto
dall'udienza del santo padre
Nell'udienza concessa al
sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede
il 1° luglio 1989, il santo padre si è degnato di approvare e stabilire sia i
nuovi testi delle formule di «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà
nell'atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa», sia le
norme ad esse pertinenti nella «nota di presentazione» delle stesse e ha
stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae
Sedis. Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura
delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l'approvazione
data da questa Congregazione.
Dal palazzo della
Congregazione della dottrina della fede, 19 settembre 1989.
JOSEPH card.
RATZINGER, prefetto