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AD TUENDAM FIDEM


                                               GIOVANNI PAOLO II

Lettera Apostolica data Motu Proprio
AD TUENDAM FIDEM,
con la quale vengono inserite alcune norme nel
Codice di Diritto Canonico
e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
.


PER DIFENDERE LA FEDE della Chiesa Cattolica contro gli errori che insorgono da parte di alcuni fedeli, soprattutto di quelli che si dedicano di proposito alle discipline della sacra teologia, è sembrato assolutamente necessario a Noi, il cui compito precipuo è confermare i fratelli nella fede (cf Lc 22, 32), che nei testi vigenti del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali vengano aggiunte norme con le quali espressamente sia imposto il dovere di osservare le verità proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa, facendo anche menzione delle sanzioni canoniche riguardanti la stessa materia.

1. Fin dai primi secoli sino al giorno d'oggi la Chiesa professa le verità sulla fede di Cristo e sul mistero della Sua redenzione, che successivamente sono state raccolte nei Simboli della fede; oggi infatti esse vengono comunemente conosciute e proclamate dai fedeli nella celebrazione solenne e festiva delle Messe come Simbolo degli Apostoli oppure Simbolo Niceno-Costantinopolitano.

Lo stesso Simbolo Niceno-Costantinopolitano è contenuto nella Professione di fede, ultimamente elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede(1), che in modo speciale viene imposta a determinati fedeli da emettere quando questi assumono un ufficio relativo direttamente o indirettamente alla più profonda ricerca nell'ambito delle verità circa la fede e i costumi oppure legato a una potestà peculiare nel governo della Chiesa(2).

2. La Professione di fede, preceduta debitamente dal Simbolo Niceno-Costantinopolitano, ha inoltre tre proposizioni o commi che intendono esplicare le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo che Le «insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13), nel corso dei secoli ha scrutato o dovrà scrutare più profondamente(3).

Il primo comma che enuncia: «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato»(4), convenientemente afferma e ha il suo disposto nella legislazione universale della Chiesa nei cann. 750 del Codice di Diritto Canonico(5) e 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali(6).

Il terzo comma che dice: «Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto alle dottrine che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarle con atto definitivo»(7), trova il suo posto nei cann. 752 del Codice di Diritto Canonico (8) e 599 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (9).

3. Tuttavia, il secondo comma in cui si afferma: «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo»(10), non ha alcun canone corrispondente nei Codici della Chiesa Cattolica. È di massima importanza questo comma della Professione di fede, dal momento che indica le verità necessariamente connesse con la divina rivelazione. Queste verità, che nell'esplorazione della dottrina cattolica esprimono una particolare ispirazione dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda della Chiesa di una qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono connesse sia per ragioni storiche sia come logica conseguenza.

4. Spinti perciò da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna della legge universale nel modo seguente:

A) Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d'ora in poi avrà due paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell'insieme il can. 750 suonerà:

Can. 750 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

Nel can. 1371, n. 1 del Codice di Diritto Canonico sia congruentemente aggiunta la citazione del can. 750 § 2, cosicché lo stesso can. 1371 d'ora in poi nell'insieme suonerà:

Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena:

1) chi oltre al caso di cui nel can. 1364 § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico oppure respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750 § 2 o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta;

2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza.

B) Il can. 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali d'ora in poi avrà due paragrafi, dei quali il primo consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell'insieme il can. 598 suonerà:

Can. 598 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.

§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

Nel can. 1436 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali si aggiungano convenientemente le parole che si riferiscono al can. 598 § 2, cosicché nell'insieme il can. 1436 suonerà:

Can. 1436 - § 1. Colui che nega una verità da credere per fede divina e cattolica o la mette in dubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico o come apostata con la scomunica maggiore; il chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.

§ 2. All'infuori di questi casi, colui che sostiene una dottrina proposta da tenersi definitivamente o condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell'esercizio del magistero autentico e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata.

5. Ordiniamo che sia valido e ratificato tutto ciò che Noi con la presente Lettera Apostolica data Motu Proprio abbiamo decretato e prescriviamo che sia inserito nella legislazione universale della Chiesa Cattolica, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali così come è stato sopra dimostrato, nonostante qualunque cosa in contrario.

Roma, presso san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Nostro Pontificato.


(1) Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 9 Ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 105.

(2) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 833.

(3) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 747 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 595 § 1.

(4) Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen Gentium, De Ecclesia, n. 25, 21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965) 29-31; Constitutio dogmatica Dei Verbum, De divina Revelatione, 18 Novembris 1965, n. 5, in AAS 58 (1966) 819; Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1556.

(5) Codice di Diritto Canonico, can. 750 - Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

(6) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 598 - Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.

(7) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557.

(8) Codice di Diritto Canonico, can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.

(9) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 599 - Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio di intelletto e di volontà deve essere prestato alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; di conseguenza i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad essa non corrisponda.

(10) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557.

 

 

«Professio fidei» et «Iusiurandum fidelitatis» in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, 1 iulii 1988: AAS 81 (1989), 104-106; OR 25.2.1989, p. 6.


I - PROFESSIO FIDEI

(Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio fidei)

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu sancto, ex Maria virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccato rum, et exspecto resurrectionem mortuorum , et vitam venturi saeculi. Amen.

Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Insuper religioso voluntatis et in tellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive romanus pontifex sive collegium episcoporum enuntiant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.

 

I. PROFESSIONE Dl FEDE

(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)

Io N N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si incarnato nel seno della vergine Maria e si fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

II - IUSIURANDUM FIDELITATIS IN SUSCIPIENDO OFFICIO NOMINE ECCLESIAE EXERCENDO

(Formula adhibenda a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 5-8)

Ego N. in suscipiendo officio promitto me cum catholica ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.

Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.

In munere meo adimplendo, quod ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.

Disciplinam cunctae ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice iuris canonici continentur, servabo

Christiana oboedientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam ecclesiae rectores statuunt, atque episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato ecclesiae exercenda, in eiusdem ecclesiae communione peragatur.

Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.

(Variationes paragraphi quartae et quintae formulae iurisiurandi, adhibendae a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8)

Disciplinam cunctae ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum impnmis quae in Codice iuris canonici continentur.

Christiana oboedientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam ecclesiae rectores statuunt, atque cum episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei instituti, in eiusdem ecclesiae communione peragatur.

II. GIURAMENTO Dl FEDELTÀ NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA

(Formula da usarsi da tutti i fedeli indicati nel can. 833, nn. 5-8)

Io N.N. nell'assumere l'ufficio di..., prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di soprattutto quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani

(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8).

Sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.


Rescritto riguardante le formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà


premessa redazionale

CONGREGATTO DE DOCTRINA FIDEI, Rescriptum ex audientia ss.mi In audientia, formulas professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis contingens, foras datur, prot. n. 106/83, 19 septembris 1989: AAS 81(1989), 1169.

Il «rescriptum ex audientia ss.mi» consiste in una risposta data dal papa durante un'udienza. Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa alle stesse regole dei «rescritti» (cann. 59-73).

Con questo strumento giuridico, l'«oracolo a viva voce» testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa «forrna giuridica» sia alla «nota di presentazione» sia alle formule giuridiche della «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà», precedentemente pubblicate su AAS 81(1989), fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell'indicazione dell'autore, della data di emanazione e dell'indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833.


testo ufficiale


Per quanto riguarda le formule della «Professione di fede» e del «Giuramento di fedeltà», riportate nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di pubblicare il relativo rescritto proveniente dall'udienza: (1)

Rescritto dall'udienza del santo padre

Nell'udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 1° luglio 1989, il santo padre si è degnato di approvare e stabilire sia i nuovi testi delle formule di «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà nell'atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa», sia le norme ad esse pertinenti nella «nota di presentazione» delle stesse e ha stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae Sedis. Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l'approvazione data da questa Congregazione.

Dal palazzo della Congregazione della dottrina della fede, 19 settembre 1989.

                                                                                                           JOSEPH card. RATZINGER, prefetto

 

 

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