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Giustizia

 

GIUSTIZIA

 

   Concetto di un comportamento etico che si trova presente in tutte le culture, ma la cui estensione e le cui concrete applicazioni va­riano da popolo a popolo e da epoca a epoca.

 

   Nell’Antico Testamento il termine giustizia qualifica anzitut­to e soprattutto l’azione di Dio, il quale è il giusto per eccellenza. La giustizia di Dio si manife­sta nella sua fedeltà all’Alleanza, cioè nel­l’aiutare il suo popolo e nel dargli la salvez­za. L’espressione "giustizia di Dio" perde al­lora il carattere giuridico che la parola aveva all’inizio e diventa quasi sinonimo di misericordia, di clemenza, di salvezza (Gn 18, 25; Dt 32. 4). Lo stesso significato conserva il termine giustizia net Nuovo Tstamento. Ma è soprattutto S. Paolo a teorizzare la dottrina della giustificazione fondata sulla bontà di Dio, sulla sua misericordia e sulla fede, contro la dottrina della giustizia fondata sulla legge (cfr. Rm 4, 6; 5. 17; Gal 5, 5).

 

   Nel pensiero greco, sia antico sia classico, la giustizia non è una qualifica che riguarda so­lo l’uomo o la convivenza in generale: la giustizia è l'ottemperanza a un ordine universale, gra­zie al quale tutte le cose occupano un posto e svolgono un compito determinato. Ma già con Platone la giustizia viene concepita come virtù umana sia sociale sia personale: a livello so­ciale essa procura di mantenere nel proprio ordine le classi sociali (governanti. guerrieri, artigiani), dando a ciascuna il suo; a livello personale essa fa si che sia salvaguardato l'ordine nei rapporti delle tre "anime" (con­cupiscibile, irascibile, razionale) che costi­tuiscono l’essere umano.

 

   Aristotele ha per­fezionato e definitivamente chiarito il con­cetto di giustizia sociale, distinguendo tre forme principali di dare a ciascuno il suo: distribu­tiva, commutativa e legale. Nella giustizia distribu­tiva l’onere di dare a ciascuno il suo tocca al­lo Stato in rapporto ai cittadini; nella giustizia commutativa l’ onere tocca ai cittadini nei rapporti reciproci: nella giustizia legale l’onere in­combe sui cittadini verso lo Stato e consiste nell’osservanza delle sue leggi.

 

   S.Tommaso accetta la tesi di Aristotele sulla condizione dell’uomo, politico per sua natu­ra (animal politicum), dotato di linguaggio, aperto alla totalità grazie alla mente e alla mano, insufficiente per se stesso e chiamato a vivere nella famiglia e nello Stato; come Aristotele anche S.Tommaso sottolinea il ruolo ca­pitale che svolge la virtù della giustizia nella convi­venza sociale. "Come il moderare le passio­ni è farle corrispondere alla regola della ra­gione, così il moderare le azioni esterne per rispetto agli altri è l’adeguarle in confronto degli altri, rendendo a ciascuno ciò che si de­ve e nella misura che si deve. Là dove questa adeguazione si trova in modo perfetto, si ha la virtù speciale della giustizia: e tutte le virtù che contengono questa adeguazione sono parti soggettive della giustizia Dove invece questa ade­guazione è contenuta soltanto in modo rela­tivo, si ha della giustizia una parte potenziale" (III Sent., d. 33, q. 3, a. 4).

 

S.Tommaso definisce la giustizia come "ferma e co­stante volontà di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto (habitus secundum quem aliquis con­stanti et perpetua voluntate jus suum unicui­que tradit)" (II-II. q. 58, a. 1). La giustizia è la vir­tù che ordina l'uomo all’altro e che fa si che debba rispettare sempre tale alterità perché ogni uomo è un altro, una persona. L’altro (ciascuno) abbraccia anche la comunità. Quindi l’indicazione "dare a ciascuno il suo" contempla sia il dovere del singolo a contri­buire al bene comune, sia il dovere della co­munità di dare il suo ai singoli cittadini.

 

    1.  DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA

 

   Come Aristotele anche S.Tommaso distingue tre forme principali di giustizia: commutativa, legale e distributiva.

 

   La prima riguarda i dove­ri di giustizia tra persone private;

 

   la seconda quelli degli individui verso la comunità;

 

   la terza quelli della comunità verso i singoli.       

 

   "I rap­porti di una parte con un’altra, cioè quelli di una persona privata con un’altra (...) sono guidati dalla giustizia commutativa, la quale abbraccia i doveri reciproci esistenti tra due persone". (II-II, q. 61. a. 1). "La parte è es­senzialmente del tutto. Quindi qualsiasi be­ne della parte è ordinabile al bene del tutto. Ecco perché il bene di qualsiasi virtù, sia che ordini un individuo in se stesso, sia che lo ordini rispetto ad altri individui, è preferibile al bene comune, al quale  invece interessa­ta la giustizia E per tale motivo alla giustizia possono ap­partenere gli atti di tutte le virtù, in quanto essa ordina l’uomo al bene comune. Ebbe­ne, rispetto a questo compito la giustizia si considera una virtù generale o universale. E poiché spetta alla legge ordinare al bene co­mune, questa giustizia generale si denomina giustizia legale: poiché con essa l’uomo vie­ne a concordare con la legge che ordina gli atti di tutte le virtù al bene comune" (II-II. q. 58, a. 5). "Un altro tipo di rapporti consi­dera il tutto in ordine alle parti: e sono i rap­porti tra la collettività e le singole persone. Questi rapporti sono guidati dalla giustizia distributiva, la quale ha il compito di distri­buire le cose comuni in maniera proporzio­nale" (II-II. q. 61, a. 1).

 

            Il compito della distribuzione del bene comune ai singoli, ossia l’onere della giustizia di­stributiva, appartiene a chi presiede la co­munità: "l’atto di distribuire i beni comuni appartiene solo a chi presiede la collettività: ma la giustizia distributiva appartiene anche ai sudditi che ricevono, in quanto sono con­tenti di una giusta distribuzione" (II-II, q. 61, a. 1, ad 3). Giusta distribuzione si ritiene quella che si pratica in maniera proporziona­le: "Nella giustizia distributiva viene attri­buito qualche cosa ai privati perché ciò che è proprio del tutto è dovuto alle parti. E l‘as­segnazione e tanto più grande quanto la par­te occupa un posto più alto (maiorem princi­palitatem) nel tutto. Ecco perché nella giu­stizia distributiva a una persona viene dato tanto del bene comune quanto più in alto si trova nella collettività" (II-II, q. 61, a. 2).

 

            Delle tre forme di giustizia quella più eminente secondo S.Tommaso non è ne la giustizia distributiva né quella commutativa, bensì la giustizia legale. "E' manifesto che la giustizia legale è la più bella delle virtù morali, essendo che il bene comu­ne è superiore al bene singolare d’una sola persona; perciò il Filosofo dice che “la più bella delle virtù par che sia la giustizia; né la stella del mattino né quella della sera sono così mirabili" (II-II, q. 58, a. 12).

 

2. GIUSTlZIA SOCIALE

 

            Nel linguaggio di S.Tommaso non figura mai un’espressione motto cara ai moderni, quel­la di giustizia sociale". Ma si tratta di una carenza meramente lessicale, perché di fatto tutti e tre i tipi di giustizia studiati da S.Tommaso appartengono alla giustizia sociale: si tratta sempre del dovere verso gli altri (singoli o comunità). salva­guardando una certa uguaglianza di rappor­ti, perché "l’atto specifico della giustizia non consiste in altro che nel rendere a ciascuno il suo" (II-II, q. 58, a. 11). La giustizia sociale nella sua accezione più ampia si identifica princi­palmente con la giustizia legale. Ma se si restringe il termine (giustizia sociale), come avviene in certi casi, ai soli rapporti economici tra gruppi e categorie di cittadini, allora non si esce dalla giustizia commutativa di cui parla S.Tommaso. E se finalmente è lo Stato che funge da padrone universale, tale giustizia si riduce alla giustizia distributi­va.

 

(Vedi, VIRTU', SOCIETA', POLITICA)

 


Battista Mondin.

Dizionario enciclopedico del pensiero di S.Tommaso D'Aquino,

Edizioni Studio Domenicano, Bologna.

 

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